F-GAS: Che cosa sono?
I gas fluorurati ad effetto serra, detti anche F-Gas, sono sostanze artificiali che trovano largo impiego in vari settori ed applicazioni.
Di seguito sono elencati alcuni esempi:
Refrigeranti negli impianti di condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore
Sostanze per l’industria cosmetica e farmaceutica
Gas di protezione nella produzione di magnesio e alluminio
Agenti estinguenti in sistemi antincendio
Propellenti per aerosol e solventi
Istituzione della banca dati sugli F-GAS
A decorrere dal 24 gennaio 2019, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, recante esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga e sostituisce il D.P.R. n. 43/2012, risulta anche abrogato l’obbligo relativo alla comunicazione ad ISPRA delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.
Il Portale della Dichiarazione F-gas continuerà a garantire l’accesso alle aree di lavoro esistenti per la sola consultazione e download dello storico. Sono invece impedite le seguenti operazioni:
la registrazione di nuovi utenti
l’inserimento di nuove dichiarazioni con riferimento agli anni 2012-2017
In sostituzione dell’obbligo “Dichiarazione F-gas” a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca Dati F-Gas (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018). L’obiettivo è quello di avere una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono. Le banche dati saranno gestite dalle Camere di Commercio competenti.
Cosa è cambiato?
Dal 24 Settembre 2019, gli operatori del settore (non gli utenti) – ovvero venditori, frigoristi, ma anche installatori e manutentori – dovranno inviare, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento, entro 30 giorni dalla data di intervento.
Oltre che alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e sistemi di protezione antincendio contenenti F-Gas, gli obblighi vengono inoltre estesi a celle frigorifero di autocarri, rimorchi frigorifero e a commutatori elettrici contenenti F-gas.
Cosa è rimasto invariato?
Rimane invariato il Registro Telematico Nazionale a cui gli operatori di settore devono registrarsi come persone o imprese certificate in possesso di regolare abilitazione.
Gli utenti sono invece tenuti al mantenimento del Registro dell’apparecchiatura contenente tutti i dati e le informazioni già previsti dal Regolamento (UE) N. 157/2014.
I dati dovranno essere comunicati con riferimento agli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di F-Gas in esse contenute:
Apparecchiature fisse di refrigerazione
Apparecchiature disse di condizionamento d’aria
Pompe di calore
Apparecchiature fisse di protezione antincendio
Celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi
Commutatori elettrici