F-GAS: Che cosa sono?

I gas fluorurati ad effetto serra, detti anche F-Gas, sono sostanze artificiali che trovano largo impiego in vari settori ed applicazioni.

Di seguito sono elencati alcuni esempi:

  • Refrigeranti negli impianti di condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore

  • Sostanze per l’industria cosmetica e farmaceutica

  • Gas di protezione nella produzione di magnesio e alluminio

  • Agenti estinguenti in sistemi antincendio

  • Propellenti per aerosol e solventi

Istituzione della banca dati sugli F-GAS

A decorrere dal 24 gennaio 2019, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, recante esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga e sostituisce il D.P.R. n. 43/2012, risulta anche abrogato l’obbligo relativo alla comunicazione ad ISPRA delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

Il Portale della Dichiarazione F-gas continuerà a garantire l’accesso alle aree di lavoro esistenti per la sola consultazione e download dello storico. Sono invece impedite le seguenti operazioni:

  • la registrazione di nuovi utenti

  • l’inserimento di nuove dichiarazioni con riferimento agli anni 2012-2017

In sostituzione dell’obbligo “Dichiarazione F-gas” a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca Dati F-Gas (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018). L’obiettivo è quello di avere una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono. Le banche dati saranno gestite dalle Camere di Commercio competenti.

Cosa è cambiato?

Dal 24 Settembre 2019, gli operatori del settore (non gli utenti) – ovvero venditori, frigoristi, ma anche installatori e manutentori – dovranno inviare, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento, entro 30 giorni dalla data di intervento.

Oltre che alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e sistemi di protezione antincendio contenenti F-Gas, gli obblighi vengono inoltre estesi a celle frigorifero di autocarri, rimorchi frigorifero e a commutatori elettrici contenenti F-gas.

Cosa è rimasto invariato?

Rimane invariato il Registro Telematico Nazionale a cui gli operatori di settore devono registrarsi come persone o imprese certificate in possesso di regolare abilitazione.
Gli utenti sono invece tenuti al mantenimento del Registro dell’apparecchiatura contenente tutti i dati e le informazioni già previsti dal Regolamento (UE) N. 157/2014.

I dati dovranno essere comunicati con riferimento agli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di F-Gas in esse contenute:

  • Apparecchiature fisse di refrigerazione

  • Apparecchiature disse di condizionamento d’aria

  • Pompe di calore

  • Apparecchiature fisse di protezione antincendio

  • Celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi

  • Commutatori elettrici