In seguito alla pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024. Tale circolare chiarisce i profili operativi per il rilascio e la gestione della patente a crediti, obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008.

SOGGETTI OBBLIGATI

A partire dal 1° ottobre 2024, saranno tenuti al possesso della patente:

  • Imprese (anche non edili) che operano fisicamente nei cantieri.
  • Lavoratori autonomi che prestano servizi in cantiere.

Sono esclusi i soggetti che forniscono servizi intellettuali, come ingegneri, architetti e geometri, se non
svolgono attività operative in loco.

REQUISITI PER LA RICHIESTA

L’INL ha specificato i requisiti necessari per il rilascio della patente, tra cui:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio.
  • Regolarità contributiva e fiscale (DURC e DURF – nei casi previsti dalla normativa vigente).
  • Adempimento degli obblighi formativi (D.Lgs. 81/2008).
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se applicabile.

Non tutti i requisiti sono obbligatori per tutte le categorie. Ad esempio, i lavoratori autonomi senza dipendenti potrebbero non dover presentare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

MODALITÀ DI RICHIESTA

La patente sarà rilasciata digitalmente tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attivo dal 1° ottobre 2024, accessibile con SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche verranno fornite successivamente con apposita nota dell’Istituto. Fino al completamento del portale, è possibile inoltrare una domanda provvisoria a cura del Legale Rappresentante dell’Impresa o dal Lavoratore Autonomo tramite PEC, ma entro il 31 ottobre 2024 dovrà essere formalizzata attraverso il portale. È possibile delegare altro soggetto munito di Delega in forma scritta.

Il possesso del DURC e della Regolarità Fiscale sono attestate mediante Autocertificazione ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000 mentre gli adempimenti in materia di Sicurezza sul Lavoro mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Alla conclusione della richiesta il portale INL genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale (in attesa del rilascio è comunque consentito lo svolgimento delle attività salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato).

AUTOCERTIFICAZIONE

L’autocertificazione dei requisiti sarà necessaria per l’iscrizione, e in caso di irregolarità rilevate durante le ispezioni, la patente potrà essere sospesa, con conseguenti sanzioni.

La previsione transitoria offerta dalla Circolare dell’Ispettorato prevede la possibilità di presentare, utilizzando il modello allegato, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27 del D.Lgs 81/08. Con l’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) si potrà attestare la presenza dei requisiti per la patente a crediti. Questa modalità potrà essere utilizzata sono al 31 ottobre 2024 (sempre entro la stesa data si dovrà però procedere alla procedura sul portale dell’INL).

A partire dal 1 novembre 2024 NON sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC e sarà indispensabile la richiesta di rilascio tramite
portale.

Per maggiori dettagli chiedi a GIP!

Manda una mail a info@gipstudio.it o chiama al numero 059 867 7147

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