EMISSIONI IN ATMOSFERA: NOVITA’ IN ARRIVO

Il 28 agosto entrerà in vigore il D.Lgs 30 luglio 2020, n. 102 che apporterà modifica alla parte V del testo unico ambientale relativo alle emissioni in atmosfera.  

Il Decreto reca integrazioni e correzioni al D.Lgs. n° 183 del 2017 sulla limitazione delle emissioni nell’atmosfera dei medi impianti di combustione, aggiunta di nuove definizioni e disposizioni volte al riordino del quadro normativo attinente agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

In particolare, riassumiamo qui di seguito le principali novità che diventeranno cogenti a partire dal 28 agosto:

Art 268 ⇨ Inserimento della definizione di “emissioni odorigene”. Si introduce la «f-bis) che riporta la seguente definizione di emissioni odorigene: “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;»

Viene inoltre sostituita la lett. mm) con «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia   per   dissolvere   contaminanti   oppure   come dissolvente,  mezzo  di  dispersione,   correttore   di   viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.

Art 269 ⇨ Si inseriscono precisazioni sulla gestione di variazione del gestore dello stabilimento e le relative tempistiche di comunicazione all’autorità competente.

Art 271 ⇨  Con l’ inserimento dell’art. 7-bis  si precisa che la gestione di emissioni delle  sostanze   classificate   come cancerogene o tossiche per la riproduzione o  mutagene  (H340,  H350, H360) e delle sostanze di tossicita’ e cumulabilita’  particolarmente elevata  devono essere limitate nella  maggior  misura  possibile  dal punto di vista tecnico e  dell’esercizio.  Dette  sostanze  devono  essere sostituite non appena tecnicamente ed  economicamente  possibile. Inoltre si introduce l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di  rilascio  o  di  rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui  si  analizza la disponibilità di alternative,  se  ne  considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Si segnala inoltre il passaggio ad una validità di 15 anni anche per le autorizzazioni di carattere generale: “La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall’articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

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