I compiti del preposto sono stati meglio definiti e integrati, con un evidente aumento di responsabilità attribuita a tale funzione che va specificatamente individuata dal Datore di Lavoro e a cui i contratti di categoria possono riconoscere un emolumento.
– A carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo penalmente sanzionato di individuare formalmente il/i preposti. Questo non significa necessariamente una nomina, ma è indubbio che una nomina possa servire per chiarire le responsabilità, i compiti e il perimetro che delimita le attribuzioni del preposto;
– Attività di Vigilanza comportamentale del Preposto: La parte nuova introduce tre nuovi obblighi, che rendono l’azione del preposto notevolmente più incisiva rispetto al verificarsi concreto di condizioni di insicurezza, riferite sia ad aspetti comportamentali dei lavoratori sia alla idoneità dei mezzi e delle attrezzature.
- “in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni…deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.
- “in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite e di persistenza dell’osservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
- f-bis “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
– Individuazione del preposto negli appalti: L’individuazione del preposto è richiesta espressamente anche negli appalti. L’articolo 26 è stato infatti modificato con l’introduzione del nuovo comma “8-bis) Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.