Il Fondo Nuove Competenze, giunto alla sua terza edizione, offre un’occasione unica per finanziare iniziative di aggiornamento professionale su tematiche attuali come welfare aziendale, benessere organizzativo e sostenibilità. L’edizione 2024 – 2025 mette a disposizione 730 milioni di euro per supportare la formazione dei lavoratori, promuovere la crescita professionale e agevolare l’inserimento di nuovo personale, inclusi soggetti disoccupati.

Le aziende possono presentare la domanda di contributo dal 10 febbraio 2025 al 10 aprile 2025.

Agevolazione

Il Fondo Nuove Competenze rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. È possibile ottenere un rimborso della retribuzione oraria al 60% e il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali per le ore destinate ai percorsi formativi.

Beneficiari

Le società, incluse quelle a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.

Per poter aderire è necessario:

    • Essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
    • Non avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con il soggetto gestore, Sviluppo Lavoro Italia s.p.a, riguardanti contributi pubblici.

Le aziende con ammortizzatori sociali (cassa e solidarietà), possono presentare le istanze, ma i lavoratori saranno in rimodulazione di orario di lavoro per l’intero periodo formativo e potranno rientrare in cassa solo dopo la conclusione delle attività formative.

Tipologia di istanza

Ogni azienda può presentare una sola istanza di contributo scegliendo tra:

  • Sistemi formativi (25% della dotazione): Tipologia di istanza per i sistemi/ gruppi di imprese – grandi datori di lavoro: il progetto formativo deve coinvolgere almeno 3 datori di lavoro; la capofila potrà coinvolgere al massimo il 60% dei lavoratori previsti dell’istanza. L’assetto minimo delle 3 aziende dovrà persistere fino a conclusione dell’attività. Il contributo massimo riconoscibile è fissato in 12 milioni di euro.
  • Filiere formative (25% della dotazione): Tipologia di istanza dedicata a sistemi organizzati di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il progetto formativo deve coinvolgere almeno 5 datori di lavoro non classificati grande impresa e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila. Devono essere coinvolti almeno 10 lavoratori e il numero dei lavoratori partecipanti, per ogni società, non può superare il 25% del totale dei partecipanti. Il contributo massimo riconoscibile è fissato in 8 milioni di euro.
  • Singoli datori di lavoro (50% della dotazione): Il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza singola è fissato in 2 milioni di euro per azienda; ogni istanza deve prevedere almeno il coinvolgimento di almeno 3 lavoratori.

Formazione ammessa

Gli interventi di formazione ammessi:

progetti formativi dovranno prevedere per ciascun lavoratore coinvolto una durata minima di 30 ore e massima di 150 ore. La durata dei progetti formativi, sarà di 365 giorni.

Il progetto formativo è indirizzato all’accrescimento delle competenze dei lavoratori nei seguenti temi:

– Welfare aziendale e benessere organizzativo
– Sostenibilità e impatto ambientale
– Efficientamento energetico
– Transizione ecologica
– Economia circolare
– Intelligenza artificiale
– Sistemi tecnologici e digitali

I progetti di formazione devono puntare all’acquisizione di competenze riconosciute a livello internazionale, seguendo specifici riferimenti come il DigComp 2.1 per le competenze digitali di base, la norma UNI EN 16234-1 per competenze digitali avanzate, e la classificazione ESCO per quelle legate alla sostenibilità ambientale.

Inoltre, è richiesto che i programmi formativi valorizzino le competenze già detenute dai lavoratori e siano personalizzati basandosi su valutazioni iniziali, in linea con gli standard professionali di qualificazione del Repertorio nazionale, definiti dall’art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013.

Fondi interprofessionali e fondo nuove competenze 

Per poter aderire al Fondo Nuove Competenze è necessario utilizzare il fondo interprofessionale di appartenenza.

Il datore di lavoro può partecipare al Fondo Nuove Competenze senza il fondo interprofessionale qualora:

  • L’azienda non aderisca ad un fondo interprofessionale
  • Il fondo interprofessionale di appartenenza non partecipi all’attuazione degli interventi di FNC
  • Il fondo interprofessionale abbia esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell’intervento formativo

Erogatori della formazione

Sia per le aziende che partecipano come aderenti ad un Fondo Interprofessionale sia per le aziende le cui attività formative non siano soggette a finanziamento la formazione deve essere erogata esclusivamente da:

    • Un ente titolato ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13;
    • Un ente accreditato a livello nazionale o regionale, a svolgere attività di formazione professionale e continua.

Il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà essere soggetto erogatore della formazione

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