Il 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa bozza, presentata come “definitiva”, segna il compimento di un iter iniziato oltre due anni fa, quando la pubblicazione era prevista per giugno 2022. Ora si attende soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista per dopo l’estate.

CHE COS’È IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI?

Secondo l’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 doveva essere approvato un nuovo Accordo per unificare, rivedere e modificare gli accordi esistenti sulla formazione. Questo nuovo Accordo, ora in bozza definitiva, mira a garantire:

  • La definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.
  • La determinazione delle modalità della verifica finale di apprendimento per i partecipanti a tutti i percorsi formativi e di aggiornamento, nonché le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.
  • Il monitoraggio dell’applicazione degli accordi e il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti.

PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO ACCORDO

Il nuovo Accordo Stato-Regioni revisiona e accorpa gli accordi precedenti, tra cui:

  • L’Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori.
  • L’Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro per la prevenzione e protezione dai rischi.
  • L’Accordo del 22/02/2012 sulle macchine e attrezzature di lavoro.
  • L’Accordo del 07/07/2016 sulla formazione dei responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Tra le novità principali:

  • Lavoratori: 

– Test con minimo 30 domande a scelta multipla (tre risposte alternative)  per la formazione e minimo 10 per l’aggiornamento. I test sono uniformi per tutti gli attori della sicurezza.

– Verifica di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento, cartacea o elettronica. Superamento dei test con almeno il 70% di risposte corrette.

  • Preposti:

– Formazione aggiuntiva di 12 ore (invece di 8), distribuite in 4 moduli totali. 

– Aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni. 

– Chi ha completato la formazione o l’aggiornamento da più di 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo accordo deve aggiornarsi entro 12 mesi, altrimenti deve rifare il corso.

– Per i preposti formazione e aggiornamento in presenza non è prevista la modalità e-learning.

  • Dirigenti:

– Formazione ridotta a 12 ore (invece di 16), con un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei e mobili.

– Aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni, possibile in modalità e-learning.

  • Datori di Lavoro (DDL):

– Modulo di base da 16 ore per tutti i datori di lavoro.

– Modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri.

– Aggiornamento 6h ogni 5 anni.

– Formazione anche in e-learning.

– Formazione da fare entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo accordo.

  • DDL con Ruolo di RSPP:

– In aggiunta al modulo di base, un ulteriore modulo di 8 ore per tutti, con obbligo di effettuare una esercitazione pratica di predisposizione del DVR del settore di riferimento.

– Modulo specifico diverso in base al settore aziendale:

  1.   Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnica: 16 ore
  2.   Pesca: 12 ore
  3.   Costruzione: 16 ore
  4.   Chimico, Petrolchimico: 16 ore

– Aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni. Non è possibile l’e-learning per la formazione, ma sì per l’aggiornamento.

  • RSPP/ASPP:

– Novità sui test per i moduli “A”, “B”, “C”.

  • Ambienti Confinati:

– 12 ore di formazione obbligatoria (4 modulo teorico e 8 modulo pratico). 

– Rapporto docente/discenti di 1 a 6. 

– I docenti devono avere requisiti particolari di esperienza, in particolare per le prove pratiche. 

– Aggiornamento di 4 ore solo pratica.

  • Attrezzature:

Normate le seguenti attrezzature di lavoro:

– Carro Raccogli frutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).

– Carroponte: 4 ore teoria + 6 o 7 ore di pratica in base al tipo di carroponte.

– Caricatore per la movimentazione dei materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).

– Chi ha già completato la formazione, se i programmi sono conformi al nuovo accordo, può fare l’aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

– Nei corsi attrezzature si elimina la parte giuridica prediligendo più ore per la pratica. Nei corsi base si effettua una prova intermedia al termine del modulo teorico-tecnico che si considera superata solo se si risponde correttamente al 70% delle domande. Al termine del modulo pratico deve essere effettuata una prova pratica di verifica finale specifica per l’attrezzatura in esame.

DETTAGLI ORGANIZZATIVI

– È obbligatorio frequentare almeno il 90% delle ore di corso per la formazione e per l’aggiornamento.

– Massimo 30 discenti per corso (regola non valida per e-learning).

– Gli attestati devono essere consegnati al corsista.

– L’addestramento non coincide con la prova pratica dei corsi di formazione.

– La formazione deve essere conclusa prima che i lavoratori inizino a lavorare; la regola dei 60 giorni non trova applicazione in caso di incidenti.

– Attestato valido su tutto il territorio nazionale.

– Verifica efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa attraverso l’analisi di un near miss oppure attraverso un questionario o tramite check fatto da un preposto.

– I soggetti formatori sono enti istituzionali (es. INAIL) + enti accreditati dalle regioni + altri enti (es. sindacati, fondi interprofessionali).

– Per ogni corso occorre conservare per almeno 10 anni in formato cartaceo o elettronico il “fascicolo del corso” contenente: dati anagrafici dei partecipanti + registro presenze con firme dei partecipanti + elenco docenti con firme + progetto formativo e programma del corso + verbale verifica finale.

PERIODO TRANSITORIO

È previsto un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, durante il quale potranno ancora essere erogati i corsi conformi alle norme abrogate.

Per maggiori dettagli sulle novità dell’Accordo Stato-Regioni o per organizzare corsi di formazione all’interno della tua azienda, contatta GIP Studio!

Manda una mail a info@gipstudio.it o chiama al numero 059 867 7147

Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro gruppo WhatsApp per essere sempre aggiornato sulle novità!

Facebook – Linkedin – Instagram – Youtube