La normativa sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. 81/2008, è sempre in continuo aggiornamento al fine di far fronte ai cambiamenti del mondo del lavoro ed alle novità tecnologiche che a mano a mano vengono introdotte.
Con il recente decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“, sono state introdotte alcune importanti novità anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro, che si aggiungono alle novità già introdotte dal D.L 146/2021 recante Misure urgenti in materia economica e fiscale – chiamato “Decreto Fisco Lavoro”. Prima di vedere le ultime novità facciamo un riassunto delle precedenti modifiche.
PRECEDENTI MODIFICHE DEL DECRETO LEGGE 146/2021
Viene introdotto un nuovo obbligo: quello di formare il Datore di lavoro. Finora l’obbligo era a carico solo in capo ai Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, ora è esteso a tutti i Datori di lavoro. I dettagli saranno definiti con i prossimi accordi Stato Regioni.
Viene chiarito meglio che cosa si deve intendere per addestramento e come deve essere tracciato: “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.”
Per quanto attiene alla formazione del preposto, visto che il suo ruolo e responsabilità vengono rafforzati, si prevede che essa debba essere svolta “interamente con modalità in presenza” e debba essere “ripetuta, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Riformulazione dell’articolo 14 che può portare alla sospensione dell’attività in diversi casi:
– Quando si riscontra almeno il 10% dei lavoratori presenti irregolari,
– Quando si riscontra la presenza di lavoratori occasionali senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro,
– In caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del luogo di lavoro di cui all’allegato I.
Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. L’allegato I è molto importante, in quanto rappresenta l’elenco delle gravi violazioni in ambito salute e sicurezza che possono portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale. Particolarmente severa è la sanzione per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione. È previsto l’arresto fino a sei mesi;
Ci sono modifiche molto rilevanti che riguardano l’articolo 37, che saranno definite nel dettaglio con un accordo tra lo Stato e le Regioni da definire entro il 30/6/2022. Ad oggi vi sono vari accordi sulla formazione che sono tra loro disomogenei e creano confusione. La conferenza delle Regioni dovrà effettuare una “rivisitazione complessiva degli accordi Stato-Regioni sulla formazione, adottando un unico strumento per accorpare, rivedere e modificare i preesistenti accordi.”
I compiti del preposto sono stati meglio definiti e integrati, con un evidente aumento di responsabilità attribuita a tale funzione che va specificatamente individuata dal Datore di Lavoro e a cui i contratti di categoria possono riconoscere un emolumento.
– A carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo penalmente sanzionato di individuare formalmente il/i preposti. Questo non significa necessariamente una nomina, ma è indubbio che una nomina possa servire per chiarire le responsabilità, i compiti e il perimetro che delimita le attribuzioni del preposto;
– Attività di Vigilanza comportamentale del Preposto: La parte nuova introduce tre nuovi obblighi, che rendono l’azione del preposto notevolmente più incisiva rispetto al verificarsi concreto di condizioni di insicurezza, riferite sia ad aspetti comportamentali dei lavoratori sia alla idoneità dei mezzi e delle attrezzature.
- “in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni…deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.
- “in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite e di persistenza dell’osservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
- f-bis “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
– Individuazione del preposto negli appalti: L’individuazione del preposto è richiesta espressamente anche negli appalti. L’articolo 26 è stato infatti modificato con l’introduzione del nuovo comma “8-bis) Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Attualmente nell’ambito degli organismi paritetici vi è una vera e propria giungla in cui si sono inseriti anche soggetti poco seri, nati solo a scopo di business, mentre il fine originario era quello essere “prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.” Per fare un po’ di pulizia è prevista la creazione da parte del Ministero del Lavoro di un repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sono state ampliate le facoltà di vigilanza dell’Ispettorato equiparandole a quelle delle Regioni, quindi maggiori controlli anche da parte dell’Ispettorato del Lavoro in materia di Sicurezza;
I nuovi accordi Stato Regioni sulla formazione dovranno definire le modalità per la “verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.” Non è chiaro al momento cosa succeda in caso di verifica di efficacia negativa. Probabilmente in caso di verifica negativa bisogna rifare la formazione.
MODIFICHE DEL DECRETO LEGGE 48/2023
Veniamo ora alle recenti modifiche. Il Capo II del decreto riguarda proprio alcuni “interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi“.
Per cercare di fare maggiore chiarezza vediamo, anche qui per punti, le modifiche introdotte dal Decreto Legge al Testo Unico sulla Sicurezza.
L’articolo 14 del DL lavoro 48/2023 è interamente dedicato alle modifiche attuate al Testo Unico. Prima di vederle nel dettaglio, ecco un riepilogo degli articoli che sono stati modificati:
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
In base alle modifiche del comma 1, lettera a), il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28“.
Nello specifico, sono state aggiunte le parole sopra riportate in rosso. Questo significa che datore di lavoro e dirigenti dovranno nominare il MC non solo nei casi previsti all’articolo 41 del Testo Unico, ma anche in tutti quelli nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità. Con conseguente estensione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria.
Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
In questo caso, lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare devono “utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV“.
Anche qui, in rosso, sono state riportate le aggiunte rispetto alla versione precedente dell’articolo 21, comma 1, lettera a). Con questa modifica, i lavoratori autonomi dovranno quindi dotarsi di opere provvisionali idonee e conformi al titolo IV (cantieri temporanei o mobili).
Articolo 25 – Obblighi del medico competente
Vengono introdotti due nuovi obblighi per il medico competente. Innanzitutto, dopo la lettera e) è stata aggiunta la e-bis), che prevede quanto segue:
[il medico competente] “in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità“.
Inoltre, dopo la lettera n), è stata aggiunta la n-bis):
[il medico competente] “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato“.
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Al comma 2 dell’articolo, dopo le lettere a) e b), è stata aggiunta la b-bis). Di seguito riportiamo la prima parte del comma 2 e, subito dopo, direttamente l’aggiunta prevista:
“La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
[…]
Articolo 71 – in tema di uso delle attrezzature di lavoro
E’ presente al Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro. Nel dettaglio, le modifiche all’articolo 71 (Obblighi del datore di lavoro) riguardano la sostituzione del precedente comma 12 con quanto segue:
“I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente“.
Articolo 72 – in tema di uso delle attrezzature di lavoro
Comma 2, il secondo periodo è stato sostituito dal seguente:
[Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore] “Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo“.
Articolo 73 – in tema di uso delle attrezzature di lavoro
Prevede l’aggiunta di un comma 4-bis) subito dopo il 4), ovvero:
“4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.
Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro
In conseguenza all’aggiunta del comma 4-bis dell’articolo 73, di cui sopra, esso è stato inserito anche tra le violazioni per le quali (art. 87) sono previste per il datore di lavoro e il dirigente:
- l’arresto da tre a sei mesi;
- oppure l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
DOMANDE PIU’ FREQUENTI
L’art 25, comma 1, lettera e-bis) prevede che la cartella sanitaria possa non essere reperibile, in tal caso il nuovo medico formulerà il proprio giudizio sulla base delle informazioni disponibili.
Su questo punto si esprimerà il nuovo Accordo Stato-Regioni. Dalla bozza uscita nei mesi scorsi sembra che per tutte le attività formative ci dovrà essere una preventiva comunicazione agli organismi di vigilanza i quali potranno effettuare die controlli durante le attività formative. Il nuovo Accordo chiarirà meglio questi aspetti.
L’addestratore deve essere persona esperta, quindi potrebbe anche essere un lavoratore, qualora egli sia in grado di provare tale esperienza.
Le attività di formazione e addestramento devono essere registrate e deve essere rilasciato apposito attestato di partecipazione al partecipante. Sulla base di quest’ultimo il soggetto che prende a noleggio o in concessione un’attrezzatura può redigere dichiarazione autocertificativa di cui all’art. 72, comma 2. Il Datore di Lavoro dovrà indicare su tale modello l’elenco di tutti i lavoratori che utilizzeranno l’attrezzatura.
La richiesta deve essere fatta dal Medico Competente e non dal Datore di Lavoro.
Oltre a quelli già previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08 il Medico deve anche: Chiedere la precedente cartella sanitaria al lavoratore che abbia terminato un rapporto di lavoro (richiesta fatta in occasione della prima visita preventiva); In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunicare al Datore di Lavoro il nominativo di un proprio sostituto in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 per l’adempimento degli obblighi di legge che gli spettano.
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