Con la pubblicazione della modifica del Regolamento REACH è stata introdotta la Restrizione n.74, inerente all’utilizzo dei diisocianati.
Dal 24 Agosto 2023 è prevista una restrizione per datori di lavoro e lavoratori autonomi, i quali devono assicurarsi che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano svolto e terminato con esito positivo la formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima dell’utilizzo.
CHE COSA SONO I DIISOCIANATI?
Sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici.
Sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 e sono presenti in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.
Quali sono i prodotti che possono contenerli?:
– Resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti, vernici a base poliuretanica
– Colle poliuretaniche
– Schiume poliuretaniche
– Catalizzatori
QUAL E’ LA RESTRIZIONE?
Dal 24 Agosto 2023 i diisocianati non potranno essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per uso industriale e professionale. Tranne in due casi distinti:
– Che la concentrazione di diisocianati (singoli o in combinazione) sia inferiore allo 0,1%.
– Che il datore di lavoro o il lavoratore autonomo abbia svolto e superato la formazione sull’uso sicuro dei diisocianati.
COSA FARE?
Come prima cosa è necessario controllare le schede di sicurezza in cui è indicata la presenza o l’assenza di diisocianati e la sua percentuale. Nel caso la presenza dei diisocianati fosse superiore al 0,1% si potrebbe provare a sostituire il prodotto con uno con percentuale più bassa. Se la sostituzione non è possibile sarà necessario attenersi alla normativa iniziando un percorso di valutazione dei rischi, di formazione e addestramento per gli utilizzatori.
La formazione dovrà essere svolta entro il 24 Agosto 2023 e condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con una cadenza di almeno cinque anni.
In caso di mancata formazione il datore di lavoro ha responsabilità civili e penali; I controlli potranno essere eseguiti dalle Asl locali, dall’Ispettorato del Lavoro e dai controllori Reach.
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Aggiornamento: 5 anni
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