Scopriamo insieme al nostro Ingegnere Luca Ruini cosa si intende con “Direttiva Macchine” e in cosa consiste.

Introduzione

La Direttiva Macchine, o direttiva 2006/42/CE, è una disposizione europea recepita in
Italia dal sistema legislativo tramite il D.lgs. n° 17 del 27 gennaio 2010.
Nonostante la Direttiva Macchine abbia ormai compiuto 16 anni il 17 maggio 2022, continua ad essere chiamata “Nuova Direttiva Macchine”. Uno degli scopi a lei affidati alla nascita era quella di sostituire le “vecchie” direttive applicabili alle macchine con scopo di tutelare maggiormente la sicurezza delle persone. La prima direttiva che introdusse la marcatura CE risale al 1993 (93/68/CEE) e venne recepita in Italia nel 1996 (DPR 24/7/96 nr 459).

Ritornando alla Nuova Direttiva Macchine essa si applica a:

  • Macchine;
  • Attrezzature intercambiabili;
  • Componenti di sicurezza;
  • Accessori di sollevamento;
  • Catene, funi e cinghie;
  • Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • Quasi-macchine.

Per ognuno delle suddette categorie, la direttiva, impone condizioni specifiche per l’idoneità all’immissione nel mercato europeo.
Analogamente alle categorie applicabili, si riporta qui di seguito quelle escluse dall’ambito di applicazione (elenco ripreso e riassunto dalla Direttiva):

  •  I componenti di sicurezza considerati pezzi di ricambio;
  •  Le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
  •  Le macchine specificamente per uso nucleare;
  •  Le armi, incluse le armi da fuoco;
  •  Trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE;
  •  Veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE;
  •  Veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE;
  •  Veicoli a motore esclusivamente da competizione;
  •  Mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria;
  •  Le navi marittime e le unità mobili off-shore;
  •  Le macchine destinate a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
  •  Le macchine destinate a fini di ricerca per uso temporaneo in laboratori;
  •  Gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  •  Le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
  •  I prodotti elettrici ed elettronici oggetto della direttiva 72/23/CEE;
  •  Le apparecchiature elettriche ad alta tensione.

La direttiva indica quali siano i requisiti di sicurezza da applicare al macchinario per poterlo considerare sicuro e di conseguenza poter applicare la marcatura CE.
I requisiti di sicurezza sono attenzioni, documenti, misure e specifiche da rispettare o da applicare per assolvere alle disposizioni date, e possono essere applicate da parte del fabbricante con determinate scelte progettuali da riportare sul fascicolo tecnico (che diventa una sorta di diario della progettazione).

La normativa italiana mette a disposizione degli strumenti (norme armonizzate) che riportano gli
accorgimenti necessari ad assolvere i vari requisiti di sicurezza., Esse diventano obbligatorie dal
momento in cui siano esplicitamente citate nella Direttiva (per esempio la norma relativa alla
bassa tensione), altrimenti rimangono soluzioni applicabili a titolo volontario con lo scopo di assolvere al requisito di sicurezza in modo sicuro (esempio della norma 13849-1:2020 destinata ad assolvere il requisito di affidabilità dei sistemi di comando nr 1.2.1).

La Direttiva Macchine rimane comunque uno strumento importante non solo per i progettisti e i fabbricanti, ma anche per gli acquirenti di macchine o di beni che rientrano nel suo campo di applicabilità.

Situazioni pratiche

All’acquisto di un bene che possa rientrare nella definizione di macchina, l’acquirente deve valutare diversi aspetti, nonostante ci si aspetti che siano di base già rispettati, tra i quali la presenza della marcatura CE (requisito 1.7.3) con tutte le caratteristiche definite dalla Direttiva Macchine, la presenza del manuale di uso e
manutenzione avente le caratteristiche definite dal requisito 1.7.4 e suoi sotto capitoli e la
presenza della dichiarazione di conformità definita all’allegato II punto A con tutte le
caratteristiche definite in tale disposizione.

Inoltre quali interferenze creerebbe inserire la nuova macchina all’interno del contesto attuale
dell’azienda? Ci potrebbero essere delle problematiche relative all’incompatibilità con altri
elementi già presenti? Queste sono altre domande che l’acquirente deve porsi quando
intenzionato ad acquistare una macchina. Spesso una nuova macchina prevede anche la necessità
di adottare nuove procedure di lavoro per scongiurare che le interferenze si possano concretizzare (per
esempio, se sono presenti carriponte o altri elementi che possono essere urtati da parti in movimento della macchina acquistata, questi primi macchinari non devono veicolare nella zona interferente mentre la macchina è in funzione).

Certamente il fabbricante progetta e costruisce la macchina secondo i requisiti definiti dalla
Direttiva e in assenza di specifiche richieste da parte della committenza non può farsi carico di
responsabilità dovute ad interferenze con altri elementi presenti nella sede di destinazione.

L’acquirente deve poi valutare che la macchina sia idonea alle condizioni del luogo
di lavoro (presenza di atmosfere esplosive, temperatura, umidità ecc..), alle caratteristiche
dimensionali (spazi di manutenzione, di movimentazione, ergonomici) e alla capacità degli
impianti di alimentare tramite i vettori energetici necessari il nuovo bene (indicazioni presenti sul
manuale di uso e manutenzione).
Un’ulteriore attenzione deve essere riposta sui rischi residui “non interferenziali” che il bene porta
nel luogo di lavoro. Tali rischi, relativi propriamente alla macchina, possono essere categorizzati
come “palesi” o “occulti”.

I rischi residui palesi sono quei rischi a cui il lavoratore è sottoposto e che sono stati dichiarati dal
fabbricante sul manuale di uso e manutenzione, tali rischi devono essere gestiti da parte
dell’acquirente con le idonee misure di contenimento per rendere idonea la postazione di lavoro e l’attività da parte del lavoratore stesso (DPC, DPI, cartellonistica, protezioni, limitazioni, misure
procedurali, tecniche, organizzative ecc…).
I rischi residui occulti, proprio per loro natura, non sono individuabili, pertanto
rappresentano un pericolo per il lavoratore che difficilmente può essere preventivato, quindi
evitato e limitato. Questi pericoli ricadono sotto alla responsabilità del fabbricante e relativo
progettista che devono mettere in campo tutte le soluzioni tecniche per eliminarne la presenza
(difetti nel materiale, difetti di assemblaggio, errori progettuali di dimensionamento).

Ci sono poi altre situazioni che possono concretizzarsi che risultano degne di nota, quali per
esempio l’acquisto di una macchina nuova da affiancare ad un’altra macchina o di una parte di
linea per una specifica finalità.
Questa condizione mette l’acquirente davanti ad una scelta di intervento in merito alla
certificazione dell’insieme come linea unica con il nuovo macchinario.
Questa scelta occorre sia fatta con una valutazione dell’insieme stesso dove si deve approfondire
se è presente una condivisione della finalità degli elementi assemblati, se il funzionamento dei
macchinari singoli influiscono direttamente sul funzionamento degli altri elementi e se è presente
un sistema di controllo comune.
Se queste caratteristiche sono presenti, l’insieme sarà da certificare nel suo complesso. Se le macchine operano in modo indipendente, invece, possono mantenere la propria certificazione e marcatura senza necessità di essere inglobate in una certificazione d’insieme.
Nel caso di certificazione dell’insieme sarà necessario produrre un documento di valutazione dei rischi delle interferenze tra le machine assemblate, dei punti di interfaccia e dei requisiti definiti dalla direttiva, compresi manuale di uso e manutenzione, marcatura, senza tralasciare la redazione di dichiarazione di conformità e fascicolo tecnico,
individuando così come fabbricante la figura responsabile dell’assemblaggio, cioè l’acquirente o
proprietario dei macchinari.

Il dubbio che può rimanere è relativo agli adeguamenti in ambito di sicurezza o alle modifiche che
vengono effettuate su macchinari presenti in azienda.
Quest’ultima situazione va affrontata secondo la casistica specifica.
Per esempio in presenza di macchina marcata CE secondo la Direttiva Macchine, in caso di
modifica “non sostanziale” o di aggiunta di nuovi rischi, si può evitare di ricertificare il macchinario modificato.

Certo questo porta la necessità di individuare cosa sia una modifica “non sostanziale”, che si può riassumere come un intervento che:

  •  non prevede l’implementazione di rischi prima assenti;
  •  non prevede l’inserimento di nuove tecnologie che potrebbero comportare nuovi rischi;
  •  non snatura il sistema di comando della macchina;
  •  non potenzia la macchina;
  •  ecc…

Ragionevolmente risulta facile individuare quali interventi possono essere considerati sostanziali,
con consequenziale ricertificazione della macchina (es. l’inserimento di nuovi rischi, la
sostituzione di elementi con tecnologie differenti, la modifica del sistema di comando con nuove
tecnologie, l’aumento di potenza di elementi della macchina, ecc…).

Ultima possibile situazione che ci si può trovare ad affrontare è quella di una macchina “non
marcata CE” che per essere utilizzata deve essere conforme alle disposizioni legislative.
In questo caso si applicano i requisiti di sicurezza definiti dall’allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il
quale prevede diverse soluzioni di adeguamento per svariate tipologie di attrezzature.

Questi adeguamenti non prevedono una ricertificazione del macchinario, ma coinvolgono diversi
attori che in sinergia devono trovare ed implementare le misure necessarie alla messa in sicurezza.

Sarà necessaria una valutazione degli interventi da effettuare con l’emissione di
un documento che dia indirizzo all’azienda di cosa occorre implementare. A implementazioni
eseguite sarà necessario rianalizzare lo stato del bene per valutarne l’adeguatezza alle disposizioni sopra citate ed eventualmente l’elaborazione di istruzioni operative per permettere al lavoratore di operare in sicurezza.
La marcatura CE di questa tipologia di beni, nel caso in cui il proprietario intenda immettere sul
mercato la macchina, risulta necessaria, quindi egli si dovrà far carico degli adeguamenti e della
ricertificazione in veste di fabbricante.

Disponibilità di GIP

Da più di dieci anni GIP, tramite personale esperto, qualificato e professionale, affianca le aziende mettendole in condizione di adeguare il proprio parco macchine ed aumentare il livello di sicurezza sui macchinari che potenzialmente mettono maggiormente a rischio i lavoratori.

Luca Ruini, Ingegnere Meccatronico e socio di GIP.

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