Le aziende di diritto privato con almeno 50 dipendenti devono adeguarsi alla nuova disciplina sul whistleblowing introdotta dal Decreto Legislativo n. 24/2023. Queste aziende devono mettere in atto un piano di azione che comprenda la creazione di canali di segnalazione adeguati e sicuri, la formazione dei dipendenti sull’utilizzo di tali strumenti, la formazione specifica di coloro che ricevono le segnalazioni e l’approvazione di procedure efficaci.

Il decreto abroga e modifica la normativa precedente, garantendo un regime di protezione per i soggetti che segnalano condotte illecite in violazione di disposizioni europee e nazionali sia nel settore pubblico che in quello privato. Questo significa che le aziende devono rivedere completamente la gestione delle segnalazioni, implementando un sistema di compliance whistleblowing che sia in linea con le nuove disposizioni.

La data di entrata in vigore della nuova disciplina dipende dalla dimensione dell’azienda. Per le società di diritto privato senza modello organizzativo e con almeno 250 dipendenti, il decreto è in vigore dal 15 luglio 2023. Per quelle con almeno 50 dipendenti, il decreto è in vigore dal 17 dicembre 2023. Per le aziende già esistenti, la media annua dei lavoratori impiegati al 31 dicembre 2022 sarà presa in considerazione per la prima applicazione, mentre per le annualità successive si dovrà considerare il computo dell’anno solare precedente, sempre al 31 dicembre.

L’implementazione di un efficace sistema di whistleblowing richiede un piano di azione dettagliato che comprenda la creazione di canali di segnalazione sicuri e affidabili. Questi canali devono garantire la riservatezza e la protezione dell’identità del segnalante. Inoltre, è necessario formare adeguatamente i dipendenti sull’utilizzo di tali strumenti e sensibilizzarli sull’importanza del whistleblowing come mezzo per prevenire e contrastare condotte illecite. Anche gli altri stakeholder dell’azienda devono essere informati sull’utilizzo del sistema di segnalazione e sulla tutela garantita ai segnalanti.

Allo stesso tempo, è fondamentale formare specificamente coloro che ricevono le segnalazioni, affinché possano gestirle in modo adeguato.

QUALI SEGNALAZIONI È POSSIBILE FARE?

Sono escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Rientrano nell’ambito di applicazione le seguenti segnalazioni:

  •  Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

  • Condotte illecite o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

  • Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi a differenti settori, come:

    • Appalti pubblici
    • Sicurezza e conformità dei prodotti
    • Sicurezza dei trasporti
    • Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
    • Tutela dell’ambiente
    • Radioprotezione e sicurezza nucleare
    • Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali
    • Protezione dei consumatori
    • Salute pubblica
    • Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
  • I direttori tecnici

  • I direttori sportivi

  • I preparatori atletici

  • I direttori di gara

QUALI SONO I CANALI DI SEGNALAZIONE?

Il decreto prevede diversi canali di segnalazione che le aziende devono mettere a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori:

  • Canale di segnalazione interna, che deve essere predisposto da ciascun soggetto del settore pubblico e privato. Questo canale permette agli individui di segnalare eventuali violazioni o illeciti all’interno dell’azienda stessa.

  • Canale di segnalazione Esterna, che è predisposto dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) o da altri enti incaricati di gestire segnalazioni provenienti dall’esterno. Questo canale può essere utilizzato nei casi previsti dall’articolo 6 del decreto.

QUALI SONO LE SANZIONI?

In caso di violazioni o ostacoli alla segnalazione, l’ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie al responsabile. Le sanzioni variano da 10.000 a 50.000 euro a seconda della gravità del comportamento. Ad esempio, se viene accertato che sono state commesse ritorsioni nei confronti del segnalante o se la segnalazione è stata ostacolata, si applica una sanzione. Allo stesso modo, se viene accertato che l’azienda non ha istituito i canali di segnalazione o non ha adottato le procedure corrette per la gestione delle segnalazioni, si applica un’altra differente sanzione.

È importante che le aziende si attivino per mettere in atto questi canali di segnalazione e per garantire che le procedure siano conformi alle disposizioni del decreto. Inoltre, devono svolgere l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. In questo modo, potranno dimostrarsi conformi alla normativa e contribuire a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e delle illecite pratiche all’interno delle aziende.

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